La remunerazione del sacerdote

La quota che le Parrocchie devono riconoscere ai sacerdoti

  1. La quota capitaria ordinaria a carico delle Parrocchie rimane fissata - anche per l'anno 2013 - a euro 0,073 per il parroco e a euro 0,03650 (o a euro 0,01825 in presenza di altri redditi computabili) per il vicario parrocchiale, salvo riduzioni concesse dal Vescovo.
  2. In forza delle disposizione assunte dalla 57°Assemblea Generale della CEI (21-25 maggio 2007) anche per l'anno 2013 le somme che la Parrocchia deve assicurare al parroco e al vicario parrocchiale o sacerdote ad esso equiparato - quando esercita i predetti uffici in più Parrocchie - sono automaticamente ridotte alla metà rispetto a quanto indicato alla lettera a). Pertanto le Parrocchie cui si applica questa disposizione avranno un risparmio economico che permette loro di sostenere più agevolmente il costo per altri operatori pastorali la cui presenza sia ritenuta opportuna o necessaria

Il numero degli abitanti delle Parrocchie

Per quanto concerne il computo degli abitanti delle Parrocchie, tale dato è stato fornito dalla C.E.I..

Il valore monetario del punto

La Conferenza Episcopale Italiana ha stabilito di mantenere invariato il valore monetario del punto per l'anno 2013 che quindi continuerà ad essere pari a euro 12,36 lordi.

Assegno Integrativo - Sacerdoti Sistema previdenza

Ai sacerdoti inseriti nel sistema di previdenza integrativa, ossia quelli che per età o salute non svolgono un ministero attivo, verrà assicurata per il 2013 una remunerazione lorda di euro 1.334,88 (invariata rispetto al 2012). L'integrazione netta, se dovuta, viene assicurata computando le eventuali pensioni spettanti al sacerdote e un quarto della pensione Fondo Clero.

La progressione remunerativa

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione 26 - 29 marzo 2007, ha deciso di modificare parzialmente gli scatti della progressione remunerativa. In forza di questa decisione a partire dal 1 gennaio 2008 in occasione del settimo scatto di anzianità sono stati attribuiti 3 punti invece di 2; resta confermato che anche per l'ottavo scatto si attribuiscono 3 punti.

I punti aggiuntivi

Per garantire la parità di trattamento si è deciso di attribuire ad ogni presbitero una base iniziale unica e, per salvaguardare le diverse esigenze, un punteggio variabile al cui totale concorrono diversi fattori che giustificano un incremento retributivo, legati a determinati punteggi (anzianità, oneri d'ufficio, punti aggiuntivi). Si ricorda peraltro che la C.E.I. ha stabilito che i punti aggiuntivi siano conferiti a presbiteri che svolgono compiti di particolare onerosità. Il consistente aumento di sacerdoti che hanno beneficiato nel 2012 di punti aggiuntivi, associato ad una riduzione del numero di punti a disposizione del Vescovo Diocesano per l'anno 2013, ha reso necessaria la riduzione di cinque punti da applicarsi ai Responsabili delle Comunità Pastorali e ai Parroci in più Parrocchie. Tale decisione è stata assunta dal momento che i presbiteri che svolgono questi incarichi godono già di 10 punti quali Oneri d'Ufficio assegnati dall'Istituto Centrale. Le categorie di sacerdoti a cui attribuire per l'anno 2013 i punti aggiuntivi sono indicate al punto 3 del Decreto Arcivescovile n° 0003 del 2 gennaio 2013 che qui sotto riportiamo.

punto 3 del Decreto Arcivescovile n° 0003 del 2 gennaio 2013

La remunerazione del sacerdote e il fisco

La remunerazione del sacerdote è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente. L'Istituto Centrale opera su di essa le ritenute fiscali stabilite dalla legge, applicando le detrazioni previste per i lavoratori dipendenti. In pre­senza di più redditi da lavoro dipendente o di pensioni, è possibile usufruire del­le detrazioni una sola volta. Salvo avviso contrario da parte dell'interessato, si ritiene valida anche per il 2013 l'opzione esercitata in precedenza. In caso di variazione della situazione remunerativa (insegnamento iniziato nell'an­no, pensione ottenuta negli ultimi mesi, ecc.) occorre prendere contatto con l'IDSC. Qualora non si abbia diritto a un'integrazione da parte del sistema di sostentamento o nel caso in cui questa sia di importo insufficiente a coprire l'imposta dovuta dal sacerdote, questi è tenuto a rimborsare al sistema le imposte versate a suo nome.

Il Sacerdote e la pensione: il pagamento dei Contributi Pensionistici

L'inserimento nel sistema del sostentamento del clero comporta, per i sacerdoti secolari, l'automatico pagamento dei contributi previdenziali a cura e a spese dell'Istituto Centrale. Il contributo previdenziale per coloro che prestano collaborazioni coordinate e continuative, anche nella forma delle collaborazioni a progetto (ad es. cappellani ospedalieri non dipendenti, ecc.) è a carico degli interessati e del committente nella misura stabilita dalla normativa vigente.